Rimanenze tessili invendute: dal 19 luglio 2026 è vietata la distruzione

Operatori selezionano capi e calzature invenduti in un magazzino, con il logo SINATES

Il divieto riguarda le grandi imprese e comprende abbigliamento, accessori e calzature. Le deroghe esistono, ma devono essere motivate, documentate e tracciabili

Le rimanenze di magazzino non sono più soltanto un problema commerciale. Con l’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, conosciuto come ESPR, la gestione dei capi invenduti diventa anche un preciso obbligo ambientale.

Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono distruggere i prodotti di abbigliamento, gli accessori di abbigliamento e le calzature rimasti invenduti.

Il divieto rappresenta un cambiamento importante per il settore tessile e della moda. Le aziende devono infatti organizzare la gestione delle eccedenze privilegiando la vendita, il riutilizzo, la donazione, il ricondizionamento e la rifabbricazione. La trasformazione del prodotto nuovo in rifiuto deve diventare un’ipotesi eccezionale.

Cosa si intende per prodotto invenduto

Il Regolamento europeo adotta una definizione molto ampia di “prodotto di consumo invenduto”. Rientrano in questa categoria i prodotti destinati principalmente ai consumatori che non sono stati venduti, compresi:

  • surplus produttivi;
  • scorte in eccesso;
  • rimanenze di magazzino;
  • prodotti che non sono mai stati esposti o messi in vendita;
  • articoli appartenenti a collezioni precedenti;
  • prodotti restituiti dai consumatori nell’esercizio del diritto di recesso.

La disciplina riguarda quindi anche i capi nuovi e perfettamente utilizzabili che abbiano perso interesse commerciale perché appartenenti a una precedente stagione, perché disponibili in assortimenti incompleti o perché restituiti dopo un acquisto online.

Non riguarda invece automaticamente i ritagli, gli sfridi di lavorazione, gli scarti generati durante la produzione, i filati o i tessuti intermedi. Questi materiali seguono la disciplina ordinaria dei rifiuti e, quando applicabile, quella della responsabilità estesa del produttore.

Quali prodotti sono interessati

Il divieto previsto dall’Allegato VII del Regolamento riguarda attualmente:

  • indumenti e accessori di abbigliamento in cuoio o pelle;
  • indumenti e accessori a maglia o all’uncinetto;
  • indumenti e accessori diversi da quelli a maglia;
  • cappelli e altri copricapi;
  • calzature.

L’ambito di applicazione è individuato attraverso specifici codici della nomenclatura doganale: 4203, capitoli 61 e 62, codici 6504 e 6505 e codici da 6401 a 6405.

Non tutti i prodotti tessili sono quindi già compresi. Tessili per la casa, tappeti, materassi, filati e tessuti in pezza non rientrano automaticamente nell’attuale elenco, che potrà però essere ampliato dalla Commissione europea.

Distruzione non significa soltanto smaltimento

Uno degli aspetti più innovativi della normativa riguarda il significato attribuito alla parola “distruzione”.

Non si tratta soltanto di mandare un prodotto in discarica o di avviarlo all’incenerimento. Ai fini del Regolamento, la distruzione comprende il danneggiamento intenzionale e il disfarsi del prodotto come rifiuto.

Il considerando 55 precisa che nel concetto di distruzione rientrano anche:

  • il riciclaggio;
  • il recupero di altro tipo;
  • il recupero energetico;
  • lo smaltimento.

Di conseguenza, il semplice conferimento a un operatore autorizzato per il riciclo non è necessariamente sufficiente per rispettare il divieto. Trasformare in fibra un capo nuovo e ancora utilizzabile significa infatti eliminare il prodotto prima che abbia assolto la funzione per la quale è stato fabbricato.

Non sono invece considerate distruzione la preparazione per il riutilizzo, il ricondizionamento e la rifabbricazione.

La gerarchia da seguire diventa pertanto chiara: prevenire l’eccedenza, mantenere il prodotto sul mercato e conservarne il più a lungo possibile la funzione originaria.

A quali imprese si applica

Il divieto si applica secondo un calendario progressivo:

  • dal 19 luglio 2026 alle grandi imprese;
  • dal 19 luglio 2030 alle medie imprese;
  • microimprese e piccole imprese sono attualmente escluse.

L’esenzione delle imprese più piccole non può tuttavia essere utilizzata per aggirare la normativa. Un’impresa soggetta al divieto non può consegnare le proprie rimanenze a una piccola impresa con lo scopo di farle distruggere per suo conto.

La Commissione europea potrà inoltre estendere determinati obblighi alle imprese più piccole qualora emergano prove del loro utilizzo per eludere il divieto.

Le deroghe esistono, ma non sono automatiche

Il divieto non è assoluto. Il Regolamento delegato (UE) 2026/296 ha definito i casi nei quali la distruzione può essere ammessa.

Le deroghe possono riguardare, in particolare:

  • ragioni sanitarie, igieniche o di sicurezza;
  • prodotti danneggiati durante la movimentazione o dopo la restituzione del consumatore e non riparabili in maniera economicamente efficiente;
  • prodotti non idonei alla funzione alla quale sono destinati;
  • mancata accettazione dei prodotti offerti in donazione;
  • impossibilità di prepararli per il riutilizzo o la rifabbricazione;
  • prodotti contraffatti o in violazione di diritti di proprietà intellettuale;
  • situazioni nelle quali la distruzione rappresenti, sulla base di elementi dimostrabili, la soluzione con il minore impatto ambientale.

La presenza di una deroga non autorizza una gestione indiscriminata delle rimanenze. L’impresa deve essere in grado di dimostrare:

  • quali prodotti sono stati interessati;
  • il numero dei pezzi e il relativo peso;
  • la ragione che ha reso necessaria la distruzione;
  • le alternative valutate;
  • la specifica deroga applicata;
  • il soggetto al quale i prodotti sono stati consegnati;
  • il trattamento effettivamente eseguito.

La perdita di valore commerciale, il cambio di collezione, la necessità di liberare il magazzino o il costo di gestione delle rimanenze non costituiscono, da soli, una deroga.

Gli obblighi di trasparenza

Il Regolamento introduce anche un obbligo annuale di pubblicazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui l’impresa si sia disfatta.

Le informazioni devono comprendere:

  • numero e peso dei prodotti, suddivisi per tipologia o categoria;
  • motivi per i quali l’impresa se ne è disfatta;
  • eventuale deroga utilizzata;
  • percentuali destinate alla preparazione per il riutilizzo, al riciclo, ad altre forme di recupero, al recupero energetico e allo smaltimento;
  • misure adottate e pianificate per prevenire la distruzione.

I dati devono essere pubblicati in modo chiaro e visibile su una pagina facilmente accessibile del sito aziendale. Le imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità possono inserirli anche nella relativa relazione.

Il formato europeo standardizzato per questa comunicazione sarà applicabile da febbraio 2027.

Come devono organizzarsi le imprese

La gestione delle rimanenze deve essere affrontata prima che il prodotto diventi un rifiuto. È quindi opportuno predisporre una procedura interna che preveda:

  • inventario periodico delle rimanenze;
  • classificazione dei prodotti per tipologia e codice doganale;
  • registrazione di quantità, peso, stato e provenienza;
  • verifica delle possibilità di vendita ordinaria o tramite canali secondari;
  • valutazione di donazione, riutilizzo, ricondizionamento o rifabbricazione;
  • documentazione delle offerte di donazione e delle eventuali mancate accettazioni;
  • verifica delle condizioni necessarie per applicare una deroga;
  • tracciabilità della consegna e della destinazione finale;
  • conservazione delle prove documentali;
  • predisposizione della comunicazione annuale.

È inoltre necessario regolare contrattualmente i rapporti con gli operatori incaricati. La consegna delle rimanenze a un soggetto terzo non libera automaticamente l’impresa dalle proprie responsabilità.

Un nuovo modello di gestione delle eccedenze

Il divieto europeo non mira soltanto a impedire lo smaltimento in discarica. L’obiettivo è intervenire a monte, riducendo la sovrapproduzione e impedendo che prodotti nuovi vengano trasformati in rifiuti senza essere mai stati utilizzati.

Le rimanenze devono quindi essere considerate una risorsa da gestire attraverso circuiti trasparenti e controllati. Vendita secondaria, donazione, preparazione per il riutilizzo, ricondizionamento e rifabbricazione assumono un ruolo prioritario.

Per le imprese del settore tessile diventa essenziale predisporre sistemi in grado di documentare l’intero percorso del prodotto: dalla sua classificazione come invenduto fino alla destinazione finale.

SINATES segue l’evoluzione della normativa europea e italiana e lavora alla costruzione di strumenti operativi per supportare produttori, importatori e distributori nella tracciabilità dei prodotti tessili, nella gestione delle rimanenze e nei nuovi obblighi di responsabilità ambientale.

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2024/1781, articoli 23, 24 e 25 e Allegato VII;
  • Regolamento delegato (UE) 2026/296 sulle deroghe al divieto di distruzione;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 sul formato per la pubblicazione delle informazioni relative ai prodotti invenduti.

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