Dalla composizione fibrosa alle vendite online: le informazioni che produttori, importatori e distributori devono verificare prima di immettere un prodotto sul mercato italiano
L’etichetta di un capo non è soltanto uno strumento commerciale. Alcune delle informazioni riportate sono obbligatorie e consentono al consumatore di conoscere la composizione del prodotto e di effettuare una scelta consapevole.
La disciplina principale è contenuta nel Regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. In Italia, le violazioni sono sanzionate dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190.
A queste disposizioni si affiancano le norme generali sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei prodotti, oggi disciplinate anche dal Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti – GPSR.
Quali prodotti devono essere etichettati?
Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell’Unione europea.
Per prodotto tessile si intende un prodotto composto esclusivamente da fibre tessili oppure contenente almeno l’80% in peso di fibre tessili.
Rientrano normalmente nella disciplina:
- capi di abbigliamento;
- biancheria intima;
- calze e collant;
- sciarpe, foulard e altri accessori tessili;
- tessili per la casa;
- tende e rivestimenti;
- tessuti e filati;
- alcuni rivestimenti di mobili, ombrelli e prodotti simili;
- componenti tessili incorporati in altri prodotti, quando ne viene indicata la composizione.
Il Regolamento prevede alcune esclusioni ed eccezioni per particolari categorie elencate nei relativi allegati. È quindi opportuno verificare sempre il singolo prodotto.
Le calzature seguono una disciplina specifica per l’indicazione dei materiali utilizzati nella tomaia, nel rivestimento e nella suola e non devono essere confuse con i normali capi tessili.
La composizione fibrosa è l’informazione fondamentale
L’etichetta deve indicare la composizione fibrosa del prodotto utilizzando esclusivamente le denominazioni previste nell’Allegato I del Regolamento europeo.
Non possono essere impiegate liberamente abbreviazioni, sigle commerciali o denominazioni di fantasia al posto dei nomi legali delle fibre.
Sono esempi di denominazioni ammesse:
- cotone;
- lana;
- lino;
- seta;
- viscosa;
- poliestere;
- poliammide;
- acrilica;
- elastan.
Indicazioni come “CO”, “PL”, “PA” o altre sigle tecniche non sostituiscono, nell’etichetta destinata al consumatore, la denominazione completa della fibra.
Quando il prodotto è composto da più fibre, queste devono essere indicate con le rispettive percentuali, generalmente in ordine decrescente di peso.
Esempio:
70% cotone
25% poliestere
5% elastan
La somma delle percentuali deve corrispondere al 100%, fatte salve le tolleranze e le eccezioni tecniche previste dal Regolamento.
Quando si può scrivere “100%” o “puro”?
Le espressioni “100%”, “puro” o “tutto” possono essere utilizzate soltanto per i prodotti composti esclusivamente dalla stessa fibra.
Non è possibile utilizzare tali indicazioni quando nel prodotto sono intenzionalmente presenti fibre differenti, anche in piccola percentuale, salvo le limitate tolleranze tecniche ammesse dalla normativa per impurità inevitabili e non aggiunte sistematicamente.
Anche espressioni come “lana vergine” o “lana di tosa” possono essere utilizzate soltanto quando ricorrono le specifiche condizioni stabilite dal Regolamento.
Le denominazioni commerciali o promozionali non devono sostituire né rendere meno chiara la composizione fibrosa obbligatoria.
Componenti con composizioni differenti
Un capo può essere formato da più componenti tessili con composizione diversa: per esempio tessuto esterno, fodera, imbottitura, inserti o decorazioni.
Quando le diverse componenti hanno una propria rilevanza ai fini della composizione del prodotto, l’etichetta deve consentire di comprendere a quale parte si riferiscono le percentuali dichiarate.
Esempio:
Tessuto esterno: 80% lana, 20% poliammide
Fodera: 100% viscosa
Non è corretto riportare un’unica composizione media quando questa impedisce al consumatore di comprendere la reale struttura del capo.
Il Regolamento contempla specifiche eccezioni per alcune componenti minori, decorative o accessorie. La valutazione deve però essere effettuata sul prodotto concreto e non può essere estesa automaticamente a tutte le parti del capo.
Parti non tessili di origine animale
Quando un prodotto contiene parti non tessili di origine animale, l’etichetta deve riportare la frase:
Contiene parti non tessili di origine animale
L’obbligo può riguardare, per esempio:
- inserti in pelle;
- bottoni in madreperla o corno;
- decorazioni in piuma;
- applicazioni in pelliccia;
- componenti in cuoio.
La formula deve essere utilizzata anche quando la parte di origine animale rappresenta una componente limitata del prodotto.
L’indicazione non sostituisce la composizione fibrosa e non richiede necessariamente di specificare la specie animale o il componente interessato, salvo che altre norme o scelte volontarie dell’impresa impongano informazioni più dettagliate.
Come deve essere l’etichetta?
L’etichettatura o il contrassegno della composizione fibrosa devono essere:
- durevoli;
- facilmente leggibili;
- visibili;
- accessibili;
- saldamente applicati al prodotto;
- redatti in modo chiaro;
- separati da informazioni commerciali che potrebbero generare confusione.
Per i prodotti destinati al mercato italiano, le informazioni obbligatorie devono essere riportate in lingua italiana. È possibile aggiungere altre lingue, purché la versione italiana sia presente e le diverse indicazioni siano coerenti.
Nel caso di vendita al consumatore finale, la composizione deve essere normalmente presente sul prodotto attraverso un’etichetta o un contrassegno. Nei rapporti tra operatori economici, in alcune circostanze, l’etichetta può essere sostituita o integrata dalla documentazione commerciale prevista dalla normativa.
Chi è responsabile?
Il fabbricante deve assicurare che il prodotto sia correttamente etichettato e che le informazioni fornite siano esatte.
Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione europea, tale responsabilità ricade sull’importatore che immette il prodotto sul mercato europeo.
Il distributore deve verificare la presenza dell’etichetta e non può mettere a disposizione prodotti che sa, o dovrebbe sapere, essere privi delle informazioni obbligatorie o riportare indicazioni non conformi.
Inoltre, il soggetto che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica il prodotto in modo tale da incidere sull’etichettatura, può assumere le responsabilità proprie del fabbricante.
Non è quindi sufficiente affidarsi senza controlli alle informazioni trasmesse dal fornitore, soprattutto quando i prodotti provengono da Paesi extra-UE.
Le informazioni identificative dell’operatore
La composizione fibrosa non esaurisce tutti gli obblighi informativi applicabili al capo.
In base alla normativa nazionale e alle disposizioni europee sulla sicurezza generale dei prodotti, devono essere verificati anche i dati che consentono di identificare il soggetto responsabile e di rintracciare il prodotto.
A seconda del ruolo ricoperto e della provenienza del prodotto, possono essere richiesti:
- nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante;
- indirizzo postale del fabbricante;
- indirizzo elettronico di contatto;
- dati dell’importatore, quando il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione;
- identificazione del prodotto, del modello, del lotto o della serie.
Queste informazioni possono figurare sul prodotto, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, secondo le condizioni previste dalla normativa applicabile.
Cosa cambia per le vendite online?
Nelle vendite tramite sito internet, marketplace o altri mezzi elettronici, la composizione fibrosa deve essere resa disponibile al consumatore prima dell’acquisto.
Non è sufficiente che il capo ricevuto dal cliente presenti un’etichetta corretta. Le informazioni devono essere riportate in modo chiaro nella pagina del prodotto o comunque rese facilmente accessibili prima della conclusione dell’ordine.
La scheda online dovrebbe quindi indicare almeno:
- composizione fibrosa completa;
- eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;
- identificazione del prodotto;
- dati del fabbricante;
- dati dell’importatore o del responsabile stabilito nell’Unione, quando richiesti;
- eventuali avvertenze rilevanti.
Una fotografia dell’etichetta può essere utile, ma deve risultare leggibile e non dovrebbe sostituire la trascrizione delle informazioni nella scheda del prodotto.
Il D.Lgs. n. 190/2017 prevede specifiche sanzioni anche per la vendita mediante cataloghi, prospetti e siti web quando non vengono fornite le informazioni sulla composizione fibrosa.
“Made in Italy” è sempre obbligatorio?
No. Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 disciplina la composizione fibrosa e non impone, in via generale, di indicare sull’etichetta il Paese di origine di ogni capo tessile.
Se l’origine viene volontariamente dichiarata, l’informazione deve però essere veritiera, verificabile e non ingannevole.
Espressioni come “Made in Italy”, “prodotto in Italia” o richiami grafici all’italianità non possono essere utilizzati quando inducono il consumatore a ritenere che il prodotto abbia un’origine diversa da quella determinata secondo le regole applicabili.
La sede italiana dell’impresa, il marchio italiano o la progettazione realizzata in Italia non sono, da soli, sufficienti per attribuire al prodotto l’origine italiana.
I simboli di lavaggio sono obbligatori?
Le istruzioni di manutenzione e i simboli di lavaggio non sono disciplinati come obbligo generale dal Regolamento (UE) n. 1007/2011, che riguarda principalmente la composizione fibrosa.
I simboli di manutenzione sono normalmente utilizzati secondo standard tecnici, come la norma UNI EN ISO 3758, e costituiscono uno strumento importante per informare il consumatore e prevenire un utilizzo scorretto o il danneggiamento del capo.
Le istruzioni possono diventare necessarie quando risultano indispensabili per utilizzare e conservare correttamente il prodotto o per evitare rischi prevedibili. Devono inoltre essere coerenti con le effettive caratteristiche dei materiali.
Anche quando non derivano direttamente dal Regolamento sull’etichettatura tessile, è quindi consigliabile riportare indicazioni di manutenzione attendibili e verificate.
Taglia e marcatura CE
La taglia non rientra tra le informazioni sulla composizione fibrosa disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1007/2011. Rimane tuttavia un’informazione commerciale essenziale per molti capi e non deve essere presentata in modo ingannevole.
La normale apparecchiatura di abbigliamento non richiede la marcatura CE. Questa può invece essere obbligatoria quando il prodotto rientra in una disciplina specifica, come nel caso degli indumenti qualificati come dispositivi di protezione individuale.
Applicare la marcatura CE a un prodotto che non rientra in una normativa che la prevede è improprio.
Attenzione anche all’imballaggio
L’etichetta del capo e l’etichettatura ambientale dell’imballaggio sono due adempimenti differenti.
Buste, scatole, cartellini e altri elementi di confezionamento possono essere soggetti agli obblighi relativi all’identificazione dei materiali e alle indicazioni per la raccolta. Tali informazioni non sostituiscono la composizione fibrosa del prodotto.
Le imprese devono quindi verificare separatamente:
- conformità dell’etichetta del capo;
- informazioni di sicurezza e tracciabilità;
- etichettatura dell’imballaggio;
- eventuali obblighi specifici legati alla tipologia di prodotto.
Quali sono le sanzioni?
Il D.Lgs. n. 190/2017 stabilisce sanzioni differenziate in funzione della violazione e del ruolo dell’operatore.
Tra le principali ipotesi sanzionate rientrano:
- immissione sul mercato di prodotti privi dell’etichetta o del contrassegno relativo alla composizione fibrosa;
- composizione effettiva diversa da quella dichiarata;
- uso di denominazioni delle fibre non previste dal Regolamento;
- utilizzo di sigle al posto delle denominazioni obbligatorie;
- indicazione delle fibre in ordine non corretto;
- mancato utilizzo della lingua italiana;
- omissione della frase relativa alle parti non tessili di origine animale;
- mancata indicazione della composizione nei cataloghi o nei siti web;
- mancata regolarizzazione o mancato ritiro dei prodotti entro il termine assegnato dall’autorità.
A seconda della violazione, le sanzioni possono raggiungere 20.000 euro, oltre all’eventuale ordine di regolarizzazione o ritiro dei prodotti dal mercato.
Anche il distributore può essere sanzionato quando mette a disposizione prodotti privi di etichetta o con informazioni manifestamente non conformi.
Una verifica da effettuare prima della vendita
L’etichettatura dovrebbe essere controllata prima dell’importazione o della commercializzazione, non dopo che il prodotto è già arrivato nei negozi o è stato pubblicato online.
Una procedura interna efficace dovrebbe prevedere almeno:
- acquisizione della composizione dichiarata dal fornitore;
- verifica delle denominazioni legali delle fibre;
- controllo delle percentuali;
- verifica delle diverse componenti del capo;
- accertamento della presenza di parti di origine animale;
- traduzione corretta in italiano;
- controllo dei dati del fabbricante e dell’importatore;
- corrispondenza tra etichetta fisica, documenti commerciali e scheda online;
- conservazione della documentazione tecnica e delle evidenze ricevute;
- controlli a campione, anche mediante analisi di laboratorio quando opportuno.
Un errore ripetuto su un’intera collezione può coinvolgere un numero elevato di prodotti e rendere più complessa e costosa la regolarizzazione.
Etichetta, tracciabilità ed EPR tessile
La disciplina sull’etichettatura della composizione fibrosa è distinta dalla futura responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili.
Le due normative sono però collegate da un’esigenza comune: disporre di informazioni corrette sulla composizione, sull’origine commerciale e sull’identità dei soggetti che immettono il prodotto sul mercato.
Conoscere con precisione i materiali utilizzati sarà sempre più importante anche per:
- classificare i prodotti;
- raccogliere i dati dell’immesso sul mercato;
- valutare la riciclabilità;
- applicare futuri criteri di eco-modulazione;
- alimentare sistemi di tracciabilità e Passaporti Digitali di Prodotto;
- organizzare la gestione del prodotto a fine vita.
SINATES – Sistema Nazionale Tessile segue l’evoluzione della normativa applicabile alla filiera e mette a disposizione delle imprese aggiornamenti e approfondimenti per prepararsi ai nuovi obblighi di conformità, tracciabilità e responsabilità estesa del produttore.
Fonti normative
- Regolamento (UE) n. 1007/2011
- D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 190
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti
Ufficio tecnico-normativo SINATES